internal dealing
A partire dal 1° aprile 2006 la disciplina
dell’internal dealing – ossia della trasparenza
sulle operazioni aventi a oggetto azioni di società
quotate e strumenti finanziari a esse collegati compiute da
esponenti aziendali delle società medesime e da persone a
questi ultimi strettamente legate – ha subito una profonda
modifica per effetto del recepimento della normativa comunitaria in
materia di market abuse a opera della “Legge
comunitaria” 2004 (Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha
integrato le disposizioni dell’art. 114 del Testo Unico della
Finanza) e dell’entrata in vigore della normativa secondaria
dettata dalla Consob (contenuta negli articoli da 152-sexies a
152-octies e nell’allegato 6 del cosiddetto Regolamento
Emittenti).
L'attuale disciplina in materia di internal dealing si applica alle
operazioni di acquisto, vendita, sottoscrizione e scambio di azioni
Edison ovvero di strumenti finanziari a esse collegati compiute da
“soggetti rilevanti”. In tale categoria rientrano gli
azionisti in possesso di almeno il 10% del capitale di Edison Spa,
nonché gli Amministratori
e i Sindaci
effettivi della stessa Edison Spa, in quanto aventi regolare
accesso a informazioni privilegiate e in quanto titolati ad
adottare decisioni di gestione suscettibili di incidere
sull'evoluzione e sulle prospettive future di Edison.
Gli obblighi di trasparenza trovano applicazione in tutte le
sopra indicate operazioni il cui controvalore complessivo raggiunga
i 5.000 euro su base annua, anche se compiute da persone
strettamente legate ai “soggetti rilevanti”.
Le operazioni effettuate a decorrere dal 1° aprile 2006
Secondo quanto raccomandato dalla Consob, vengono di seguito
riportate le operazioni soggette alla disciplina
dell’internal dealing comunicate da parte di Edison al
mercato ed effettuate a decorrere dal 1° aprile 2006 dai
“soggetti rilevanti” individuati in ambito Edison o
dalle persone ad essi strettamente legate.
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